Le 3 modalità di vendita del'energia elettrica da fonti rinnovabili:
1. Contratti bilaterali
Le vendite di energia mediante contratto bilaterale seguono le logiche del diritto privato: pertanto la fissazione di modalità e di tempi di consegna dell’energia, così come dei prezzi, delle forme di garanzie e di ulteriori clausole, è lasciata alle parti contraenti il contratto.
2. Borsa elettrica
Funzionamento
Il Mercato elettrico (borsa elettrica), operativo dal 2005, è un mercato telematico in cui viene scambiata l’energia elettrica secondo un meccanismo basato sull’incontro tra le quantità di energia richieste ed offerte dagli operatori che vi partecipano. E’ composto a sua volta da quattro mercati: il Mercato del Giorno Prima (MGP) e il Mercato Infra-day (MI), a cui possono partecipare tutti gli operatori di vendita e di acquisto e che hanno la funzione di programmare immissioni e prelievi del sistema elettrica per il giorno successivo, Mercato dei Servizi di Dispacciamento, a cui partecipano Terna e i soggetti abilitati con lo scopo di regolare i servizi ancillari e garantire il corretto funzionamento del sistema elettrico (riserva, bilanciamento, risoluzione delle congestioni) , e infine il Mercato Fisico a Termine dell’Energia (MTE), mediante il quale è possibile vendere o acquistare energia in un momento diverso rispetto a quello della consegna.
Prezzi
I prezzi dell’energia si elettrica si formano secondo una logica di mercato, a seguito dell’incrocio della curva aggregata di offerta con la curva aggregata della domanda. A causa della presenza di “colli di bottiglia” nella rete elettrica italiana, per minimizzare le inefficienze da congestione, il Mercato Elettrico è stato diviso in 6 zone (Nord, Centro Nord, Centro Sud, Sud, Sicilia, Sardegna): il meccanismo di formazione del prezzo sopra descritto ha luogo pertanto in ciascuno dei 6 sub-mercati zonali, dando vita, ora per ora, ad altrettanti prezzi zonali: è a tale prezzo che l’energia ceduta in Borsa Elettrica in ciascuna zona viene remunerata.
Funzionamento Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di qualsiasi taglia e gli impianti alimentati da fonti programmabili sotto la soglia dei 10 MVA di potenza elettrica apparente possono, in alternativa ai meccanismi di mercato, cedere l’energia prodotta mediante un meccanismo amministrato, regolato dalla delibera AEEG 280/07, noto anche come Ritiro Dedicato. Mediante tale schema, il produttore ha la facoltà di cedere la energia prodotta al GSE, che ha l’obbligo di acquistarla secondo i prezzi e le modalità contrattuali stabiliti dalla stessa delibera. Il presupposto per l’accesso al Ritiro dedicato è la stipula di una convenzione con il GSE.
Prezzi La delibera 280/07 stabilisce che il prezzo a cui viene remunerata la produzione ceduta mediante il ritiro dedicato è il prezzo zonale orario della zona in cui l’impianto insiste. Per impianti sotto il MW di potenza sono inoltre previste particolari condizioni semplificate per il dispacciamento dell’energia e prezzi minimi garantiti. delibera 280/07
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